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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica si concretizza attraverso la definizione di un cosiddetto “Indice di prestazione energetica” che rappresenta la qualità energetica dell’edificio.
Ovviamente quanto più elevata è la qualità, tanto maggiore sarà il risparmio economico derivante dalla gestione energetica. Il valore dell’immobile non potrà pertanto prescindere dalla sua caratteristica energetica.

Riferimenti legislativi.

  • L.10/91: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
  • D.P.R 412/93: regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
  • Direttiva Europea 2002/91/CE
  • D.lgs. 192/05: Attuazione della direttiva 2002/91/CE.
  • D.lgs. 311/06: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
  • D.lgs. 115/2008: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
  • D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
  • D.M. 26/06/2009: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • L.R. Toscana 39/2005: art.23 sexies. Disposizioni in materia di energia

Procedura di certificazione.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:
1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti;
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto 1 delle Linee Guida Nazionali, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3.il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 192/05, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori.

In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Il soggetto certificatore deve presentare dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio resa ai sensi degli articoli 359 e481 del C.P..

 

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